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SOCIETA' TRASPARENTE
SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013
ALTRI CONTENUTI
Accesso civico
Secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico cd. semplice è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale. Chiunque può esercitare l’accesso civico. Infatti, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita. Va presentata al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o di mancata risposta da parte dell’amministrazione, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, fatta salva la possibilità di rivolgersi comunque all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR).
L’accesso civico è diverso dal diritto di accesso agli atti di cui alla l. n. 241/1990 (cd. accesso documentale), il quale è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.
Il cd. Accesso Civico generalizzato è invece previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. Esso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
La richiesta di accesso civico, (per la quale può essere utilizzato il modello sottostante) possono essere inoltrate al Responsabile della Trasparenza nei modi e tempi sotto indicati:
Consegnata a mano presso la segreteria della società negli orari di apertura;
Spedita con posta ordinaria all’indirizzo:
S.G.S.MALE’ S.R.L. – via Molini s.n. – 38027 Malè (TN)
Mediante posta elettronica all’indirizzo e- mail info@sgsmale.net
Via fax al n. +39 0463 902545
Il richiedente deve comunicare un proprio recapito affinché il Responsabile della trasparenza possa rispondergli.
Ammissibilità dell'istanza
L' ammissibilità dell'istanza sarà valutata tenendo conto dell'oggetto della richiesta in particolare verificando che l'oggetto della richiesta non sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. Analoga attenzione sarà riservata all'oggetto laddove lo stesso non sia rappresentato da dati e informazioni detenuti dalla Società (ad esempio la rielaborazione di dati e di informazioni). Sarà valutata con attenzione l'ammissibilità della richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a scoprire di quali informazioni la Società dispone. Si invita i soggetti istanti a presentare richieste che non siano generiche ma che consentano l'individuazione del dato e del documento oggetto di istanza di accesso generalizzato.
La Società, laddove la richiesta riguardi un numero manifestamente irragionevole di documenti, pondererà, nella valutazione in merito all'ammissibilità dell'istanza, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e il carico di lavoro che deriva dal dar seguito alle richieste al fine di salvaguardare, in questo caso particolare e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione ed evitare l'assunzione di un carico di lavoro tale da paralizzare in modo sostanziale il buon funzionamento della Società e, in particolare, delle funzioni aziendali preposte al trattamento delle istanze di accesso generalizzato.
Costo a carico del soggetto istante
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Quando l'amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.
Informativa a tutela dei soggetti controinteressati
Laddove l'istanza di accesso generalizzato possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) ne verrà data comunicazione agli stessi al fine di permettere l'eventuale e motivata opposizione nei tempi e nei modi previsti dal d.lgs 33/2013.
Responsabile prevenzione corruzione trasparente:
Filippo Baggia
cell: 328 2150612
mail: fbaggia@gmail.com
Allegati:
Registro degli accessi
Contenuti dell'obbligo:
Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
Allegati:
MODELLO ISTANZA
ACCESSO CIVICO
PROPOSTA TESTO
DI DETERMINA
REGISTRO
DEGLI ACCESSI